Art. 1
In vigore dal 31 dic 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda della direzione dell'asilo infantile della Barriera di Lanzo (Torino) diretta ad ottenere la costituzione in ente morale di detto istituto, nonché la approvazione del relativo statuto organico;
Vedute le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta provinciale di Torino;
Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile della Barriera di Lanzo (Torino) è costituito in ente morale e ne è approvato lo statuto organico composto di trentuno articoli dei quali il 18° ed il 29° restano modificati come in appresso:
All'art. 18, secondo capoverso, la frase «per sei mesi» viene sostituita con l'altra «per tre mesi».
All'art. 29, viene aggiunto l'inciso «salvo le approvazioni delle autorità superiori a termini di legge».
Detto statuto, munito di visto, sarà sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 16 novembre 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1893.
Reg. 193. Atti del Governo a f. 342. Petrecca.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armò.
G. Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-11-16;666#art-1