Art. 1

In vigore dal 31 dic 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda del comune di Casalborgone (Torino) diretta ad ottenere la costituzione in ente morale del locale asilo infantile da intitolarsi al nome del benefattore Carlo Giuseppe Bruna, nonché la approvazione del relativo statuto organico; Vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Casalborgone e della giunta provinciale amministrativa di Torino; Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato: Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile «Bruna» in Casalborgone è costituito in ente morale e ne è approvato lo statuto organico in data 25 aprile 1893, composto di venticinque articoli dei quali il 5, 8, 13, 18, 25 sono sostituiti con quelli seguenti: «Art. 5. - I bambini saranno gratuitamente ammessi all'asilo. Potrà però stabilirsi per regolamento interno una retribuzione mensile da pagarsi dai bambini appartenenti a famiglie agiate. I bambini poveri avranno in ogni caso la preferenza su quelli ammessi a pagamento.» «Art. 8. - L'amministrazione dell'asilo è costituita, di sette membri, cioè di quattro da scegliersi dal consiglio comunale fra gli elettori amministrativi del comune: di un consigliere comunale, quale presidente, in rappresentanza del comune, da designarsi egualmente dal consiglio comunale; del presidente della congregazione di carità; del parroco pro tempore. - Il presidente dura in carica quattro anni, salvo che nel frattempo non perda la qualità di consigliere comunale. - Gli altri membri d'elezione si rinnovano per un quarto ogni anno e sono rieleggibili salvo la interruzione di cui all'art. 10 della vigente legge sulle opere pie. Nei primi tre anni la scadenza di detti membri d'elezione è determinata dalla sorte, in appresso dalla anzianità. «Chi surroga amministratori scaduti innanzi tempo rimane in ufficio solo per il tempo in cui vi sarebbe stato il suo predecessore. «Art. 13. - Le adunanze sono valide quando intervengano quattro membri fra cui il presidente o chi ne fa le veci.» «Art. 18. - Nessun membro d'amministrazione potrà sotto alcun titolo percepire assegnamenti o rimunerazioni sul bilancio dell'asilo.» «Art. 25. - L'asilo è retto dal presente statuto in dipendenza della legge e del regolamento sulle pubbliche istituzioni di beneficenza.» Lo statuto predetto munito di visto sarà sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 16 novembre 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1893. Reg. 193. Atti del Governo a f. 351. Petrecca. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armò. G. Giolitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-11-16;662#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale l'asilo infantile de «Bruna» in Casalborgone (Torino) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo