Art. 1
In vigore dal 29 dic 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda del comune di Vintebbio (Novara) per essere autorizzato ad accettare l'eredità consistente in beni mobili ed immobili del valore netto di L. 10,716. 67, disposta dal fu tenente Bartolomeo Del Vecchio con testamento del 22 marzo 1887 per la fondazione in luogo di un asilo infantile da intitolarsi al suo nome, nonché per ottenere che l'asilo stesso venga eretto in ente morale, con approvazione del relativo statuto organico, e con autorizzazione ad accettare il dono di un prato Del valore di lire cento fattogli dalla signora Agostina, del Vecchio, con atto 27 novembre 1892, oltre a quello di un fabbricato cedutogli dal reverendo Don Cametti Giovanni con istrumento 23 marzo 1893 e fatto costruire dallo stesso donante per essere adibito a sede della pia opera sopra terreno a questa spettante;
Viste le deliberazioni relative del consiglio comunale di Vintebbio e della giunta provinciale amministrativa di Novara:
Vedute le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il comune di Vintebbio è autorizzato ad accettare la eredità disposta come sopra dal fu Bartolomeo tenente Del Vecchio per la fondazione in luogo di un asilo infantile da intitolarsi dal nome del fondatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-09-13;619#art-1