Art. 2

In vigore dal 28 dic 1893
È approvato lo statuto organico di detto asilo in data 10 febbraio 1892 composto di 14 articoli con le seguenti modificazioni: All'art. 5 sono aggiunte le parole: «data sempre la preferenza a quelle dei bambini poveri». All'art. 9 sono aggiunte le parole: «il qual ultimo dovrà prestare un supplemento di cauzione». All'art. 10 è aggiunto il seguente capoverso: «Chiunque chiede di essere ammesso dovrà presentare i seguenti certificati: 1° Atto di nascita; 2° Certificato di appartenenza al comune; 3° Attestato medico di subita vaccinazione e di esenzione da malattie infettive. Chi domanda di essere ammesso gratuitamente, dovrà inoltre produrre il certificato di miserabilità». L'art. 11 è così modificato: «compiuto il 6° anno di età tutti i fanciulli verranno dimessi». È soppresso l'art. 12. Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-09-13;601#art-2

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Art. 2 Che erige in ente morale l'asilo infantile in Montefalco (Perugia) da amministrarsi dalla locale congregazione di carita' e ne approva lo statuto. | Portale Normativo