Art. 2
In vigore dal 28 dic 1893
È approvato lo statuto organico di detto asilo in data 10 febbraio 1892 composto di 14 articoli con le seguenti modificazioni:
All'art. 5 sono aggiunte le parole: «data sempre la preferenza a quelle dei bambini poveri».
All'art. 9 sono aggiunte le parole: «il qual ultimo dovrà prestare un supplemento di cauzione».
All'art. 10 è aggiunto il seguente capoverso:
«Chiunque chiede di essere ammesso dovrà presentare i seguenti certificati:
1° Atto di nascita;
2° Certificato di appartenenza al comune;
3° Attestato medico di subita vaccinazione e di esenzione da malattie infettive.
Chi domanda di essere ammesso gratuitamente, dovrà inoltre produrre il certificato di miserabilità».
L'art. 11 è così modificato: «compiuto il 6° anno di età tutti i fanciulli verranno dimessi».
È soppresso l'art. 12.
Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-09-13;601#art-2