Art. 1
In vigore dal 9 dic 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda della congregazione di carità di San Remo (Porto Maurizio) per essere autorizzata ad accettare la eredità disposta dal fu Zeffiro Massa fu Lodovico, ammontante a lire 238.000 circa, fra beni immobili e mobili, nell' interesse del pio istituto dal medesimo fondato con testamento olografo 1° gennaio 1881, sotto il titolo di «Ospizio infantile»; nonché per ottenere che il nuovo ospizio sia costituito in ente morale e ne sia approvato il relativo statuto organico;
Vedute le relative deliberazioni della congregazione medesima, del consiglio comunale di San Remo e della giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio;
Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La congregazione di carità di San Remo è autorizzata ad accettare la eredità come sopra disposta dal fu Zeffiro Massa per la fondazione in detta città di un ospizio infantile con la denominazione di «Ospizio infantile Zeffiro Massa», che è costituito in ente morale sotto l'amministrazione della stessa congregazione di carità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-09-13;422#art-1