Art. 2
In vigore dal 15 dic 1893
È approvato lo statuto organico di detta opera Pia, in data 26 marzo 1893, composto di dodici articoli, con le seguenti variazioni:
All' si aggiunga: «Le domande di ammissione devono essere corredate dell'atto di nascita, del certificato di appartenenza al comune e di un attestato medico comprovante la subita vaccinazione e l'esenzione da malattie contagiose.
L'accettazione dei bambini agiati non potrà farsi con pregiudizio di quella dei bambini poveri, i quali ultimi sono inoltre tenuti a presentare il certificato d'indigenza.»
All'art. 7, dopo le parole «spettano all'amministrazione,» si aggiunga un capoverso così concepito: «L'accettazione dei bambini.»
L'art. 8 è soppresso.
Il detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, di ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1893.
Reg. 193. Atti del Governo a f. 141. Petrecca.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armò.
G. Giolitti.
Storico versioni
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