Art. 1
In vigore dal 24 set 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 11 luglio 1889 n. 6210, con la quale fu approvato il piano regolatore di ampliamento pel circondario esterno della città di Milano, attribuendosi al Governo, collo art. 3, la facoltà di approvare con regio decreto le varianti che si rendessero necessarie nell'attuazione del piano stesso;
Visto il regio decreto 14 febbraio 1892, con cui furono approvate otto varianti, una delle quali riguardava la zona del territorio ad ovest del cimitero monumentale;
Vista la domanda del municipio, diretta ad ottenere l'approvazione di due nuove varianti, una concernente la zona predetta, e l'altra consistente nella soppressione del piazzaletto all'incrocio della via S. Rocco, ed alla Guardia nel sobborgo di Porta Vicentina, e nella sostituzione al medesimo di un tronco di via, largo m. 12, e di una smussatura all'imbocco della via S. Rocco;
Ritenuto che furono osservate le formalità prescritte dalla legge e che nessun reclamo fu avanzato contro le adottate varianti;
Che tali varianti meritano di essere approvate perché mirano a restringere in più modesti limiti le espropriazioni con vantaggio finanziario pel comune, con maggior rispetto pei diritti privati e senza nocumento dell'economia generale del piano;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Udito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono approvate le due varianti deliberate dal consiglio comunale di Milano nelle adunanze del 30 luglio 1892, e 13 gennaio 1893 al piano regolatore di ampliamento del circondario esterno della città, approvato colla legge 11 luglio 1889, n. 6210, e modificato col regio decreto 14 febbraio 1892 quali varianti risultano dai tipi compilati da quell'ufficio tecnico comunale, e visti d'ordine Nostro, dal predetto ministro.
Per l'esecuzione delle approvate varianti resta fisso il termine stabilito dalla citata legge per l'attuazione del piano.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 agosto 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 2 settembre 1893.
Reg. 192. Atti del Governo a f 160. Petrecca.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Santamaria-Nicolini.
L. Genala.
Storico versioni
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