Art. 1
In vigore dal 12 set 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la proposta fatta dal municipio di Prato per modificare in alcune parti le disposizioni pel conferimento dei posti gratuiti che si concedono in quel convitto nazionale «Cicognini» per volontà espressa dallo stesso fondatore del collegio, canonico Francesco Cicognini, con suo testamento del 2 giugno 1666;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro Nostro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Pel conferimento dei posti gratuiti, istituiti col suindicato testamento, nel convitto nazionale «Cicognini» di Prato, è approvato l'accluso regolamento composto di sette articoli e che sarà firmato d'ordine Nostro dal predetto ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 agosto 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1893.
Reg. 192. Atti del Governo a f. 127. Petrecca.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Santamaria-Nicolini.
F. Martini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-08-06;349#art-1