Statuto
Art. 7
In vigore dal 27 ago 1893
Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero e il genero non potranno nel tempo stesso far parte del comitato.
Avverandosi il caso di nomine colpite da tale incompabilità, il più anziano di nomina e, in difetto di tale anzianità, il più anziano d'età esclude il meno anziano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-7