Art. 4

In vigore dal 25 giu 1893
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Airasca, Scalenghe e Piscina, alla quale si procederà a termini di legge, le attuali rappresentanze municipali continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1893. UMBERTO. Giolitti Visto, Il Guardasigilli: Eula.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-11;270#art-4

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Art. 4 che distacca alcune frazione dei comuni di Airasca e di Scalenghe e le aggrega a quello di Piscina | Portale Normativo