Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-02;61#art-3

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Art. 3 Che autorizza il prelevamento di rendita consolidata 5 % di lire 398,090 dal deposito di garanzia dei biglietti di Stato, mediante sostituzione di obbligazioni di Stato 4 % netto. | Portale Normativo