Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-02-19;124#art-1

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Art. 1 Col quale vengono concessi terreni nella colonia Eritrea alle persone, per la durata e per gli scopi ivi indicati. | Portale Normativo