Art. 3

In vigore dal 26 mar 1893
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Ottajano e di S. Giuseppe, cui si procederà in base alle liste riformate a termini di legge, il Consiglio comunale di Ottajano continuerà nell'esercizio delle sue funzioni, astenendosi dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893. UMBERTO. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-02-19;118#art-3

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