Art. 3
In vigore dal 1 apr 1893
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comuuali di Monteleone di Fermo e di Monsampietro Morico, cui si procederà a termini di legge, in base alle liste elettorali debitamente riformate secondo la legge comunale e provinciale vigente, i detti Consigli comunali continueranno nell'esercizio dee proprie attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.
UMBERTO.
Giolitti.
Visto: Il Guardasigilli: Bonacci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-02-16;133#art-3