Statuto
Art. 23
In vigore dal 25 mar 1893
Quando manchi il presidente, le sue attribuzioni sono disimpegnate dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di nomina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-23