Art. 3

In vigore dal 16 feb 1893
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Fagnano Olona e Solbiate Olona, cui si procederà a termini di legge in base alle liste elettorali debitamente riformate secondo la legge comunale e provinciale vigente, i detti Consigli continueranno nell'esercizio delle proprie attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1893. UMBERTO. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;11#art-3

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