Art. 4
In vigore dal 8 feb 1893
Al capoverso f) dell'art. 51 è sostituito il seguente:
«f) in anticipazioni sopra i titoli indicati dal capoverso a) per una somma non inferiore ai quattro quinti del valore commerciale dei medesimi, purchè non superiore al valore nominale.»
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1893.
Reg. 189. Atti del Governo a f. 288. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
P. Lacava.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-05;3#art-4