Art. 1

In vigore dal 30 nov 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari; Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª) che estende a tutto il Regno la legge succitata; Visto il regio decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi; Visto il regio decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato; Visto il regio decreto 18 ottobre 1867, n. 1944, parte supplementare, che stabilisce le servitù militari per il forte di Bard; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra. Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le zone di terreno segnate in color giallo, nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra, vengono affrancate dall'onere delle servitù militari, stabilite per il forte di Bard dal precitato decreto 18 ottobre 1867, n. MDCCCCXLIV. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 28 settembre 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1892. Reg. 188. Atti del Governo a f. 281. Gaffino. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli Bonacci. L. Pelloux.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-09-28;753#art-1

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