Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-07-25;375#art-4

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Art. 4 Che estende alle frutta sciroppate e alle marmellate esportate all'estero il beneficio della restituzione del dazio sullo zucchero impiegato nella loro fabbricazione ed eleva quella sull'olio minerale adoperato per estrazione de' sali di chinina ecc. | Portale Normativo