Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-07-19;537#art-1

In sintesi

Questo articolo regolava l'unione della fondazione di beneficenza Candelo Antonio in Racconigi con il locale ospedale di carità. Il testo attuale segnala che l'intero provvedimento è stato abrogato. Di conseguenza, la disposizione originaria non è più in vigore. Non sono presenti ulteriori regole o prescrizioni attive.

Perché esiste questa norma

La norma originaria disponeva il raggruppamento della fondazione di beneficenza Candelo Antonio all'ospedale di carità di Racconigi. Il provvedimento è stato successivamente abrogato per eliminare la disposizione dall'ordinamento.

A chi si applica

Alla fondazione di beneficenza Candelo Antonio e all'ospedale di carità di Racconigi.

Esempio pratico

In passato la fondazione di beneficenza Candelo Antonio veniva gestita insieme al locale ospedale di carità in base a questo provvedimento. Oggi, a seguito dell'abrogazione della norma, tale disposizione non trova più applicazione.

Cosa è cambiato

Con l'art. 1, comma 1 della Legge 7 aprile 2025, n. 56, è stata disposta l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Domande frequenti

La norma è attualmente in vigore?No, il provvedimento è stato espressamente abrogato dalla Legge 7 aprile 2025, n. 56.
Quale fondazione era interessata dalla norma?La norma riguardava la fondazione di beneficenza Candelo Antonio situata a Racconigi.
A quale ente veniva raggruppata la fondazione?La fondazione era raggruppata al locale ospedale di carità.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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