Art. 1
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-07-19;537#art-1
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Questo articolo regolava l'unione della fondazione di beneficenza Candelo Antonio in Racconigi con il locale ospedale di carità. Il testo attuale segnala che l'intero provvedimento è stato abrogato. Di conseguenza, la disposizione originaria non è più in vigore. Non sono presenti ulteriori regole o prescrizioni attive.
La norma originaria disponeva il raggruppamento della fondazione di beneficenza Candelo Antonio all'ospedale di carità di Racconigi. Il provvedimento è stato successivamente abrogato per eliminare la disposizione dall'ordinamento.
Alla fondazione di beneficenza Candelo Antonio e all'ospedale di carità di Racconigi.
In passato la fondazione di beneficenza Candelo Antonio veniva gestita insieme al locale ospedale di carità in base a questo provvedimento. Oggi, a seguito dell'abrogazione della norma, tale disposizione non trova più applicazione.
Con l'art. 1, comma 1 della Legge 7 aprile 2025, n. 56, è stata disposta l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.