Art. 3
In vigore dal 25 ago 1892
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli cui si provvederà a termini di legge, le attuali rappresentanze continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1892.
UMBERTO
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-07-07;385#art-3