Art. 2
In vigore dal 13 lug 1892
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali, alla quale si provvederà nei termini di legge, le attuali rappresentanze municipali continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1892.
UMBERTO.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
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