Art. 2

Abrogato
In vigore dal 30 nov 1899
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-22;354#art-2

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Art. 2 Che sanziona alcune penalita' contro l'indebito uso dei segnali d'allarme dei treni senza giustificato motivo. | Portale Normativo