Statuto

Art. 30

In vigore dal 11 ago 1892
La sorveglianza degli alunni e delle alunne nell'istituto è affidata: Ad una ispettrice pel compartimento femminile, che dovrà compenetrare in sè anche l'ufficio di maestra di lavoro; A cinque assistenti pel compartimento maschile; A quattro maestre e a due assistenti per le classi femminili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-30

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Art. 30 Che approva lo statuto organico ed il ruolo del personale del regio istituto dei sordo-muti di Milano. | Portale Normativo