Statuto
Art. 30
In vigore dal 11 ago 1892
La sorveglianza degli alunni e delle alunne nell'istituto è affidata:
Ad una ispettrice pel compartimento femminile, che dovrà compenetrare in sè anche l'ufficio di maestra di lavoro;
A cinque assistenti pel compartimento maschile;
A quattro maestre e a due assistenti per le classi femminili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-30