Art. 2

In vigore dal 11 ago 1892
Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie allo statuto ora approvato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 maggio 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1892. Reg. 186. Atti del Governo a f. 153. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. P. Villari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-rd-2

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