Art. 1

In vigore dal 26 mag 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni della congregazione di carità e del consiglio comunale di Legnano (Milano), relative al concentramento nella congregazione stessa delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza: 1.° Opera pia Vedove ed orfani, avente un reddito annuo di lire 108.50 e scopo elemosiniero, ora amministrata dal parroco di San Magno in Legnano: 2.° Opera pia Vedove e pupilli, ora amministrata dal preposto di Legnano, avente scopo elemosiniero ed un reddito annuo di lire 167.90; 3.° Opera pia, detta Canonicato scolastico, ora amministrata dalla giunta municipale, avente scopo di pubblica istruzione ed un reddito annuo di lire 30 all'incirca; Veduto il parere della giunta provinciale amministrativa di Milano; Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le opere pie, Vedove ed orfani e vedove e pupilli, sono concentrate nella congregazione di carità di Legnano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-04-18;252#art-1

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Art. 1 Che concentra nella congregazione di carita' di Legnano le opere pie, Vedove ed orfani, e Vedove e pupilli e Canonicato scolastico. | Portale Normativo