Art. 1
In vigore dal 26 mag 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni della congregazione di carità e del consiglio comunale di Legnano (Milano), relative al concentramento nella congregazione stessa delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza:
1.° Opera pia Vedove ed orfani, avente un reddito annuo di lire 108.50 e scopo elemosiniero, ora amministrata dal parroco di San Magno in Legnano:
2.° Opera pia Vedove e pupilli, ora amministrata dal preposto di Legnano, avente scopo elemosiniero ed un reddito annuo di lire 167.90;
3.° Opera pia, detta Canonicato scolastico, ora amministrata dalla giunta municipale, avente scopo di pubblica istruzione ed un reddito annuo di lire 30 all'incirca;
Veduto il parere della giunta provinciale amministrativa di Milano;
Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le opere pie, Vedove ed orfani e vedove e pupilli, sono concentrate nella congregazione di carità di Legnano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-04-18;252#art-1