Art. 1
In vigore dal 21 mag 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il nuovo statuto organico dell'asilo infantile di Margarita (Cuneo), presentato alla Nostra approvazione dall'amministrazione dell'asilo stesso per essere sostituito a quello approvato con regio decreto 27 gennaio 1874;
Viste le relative deliberazioni dell'amministrazione del pio istituto in data 17 aprile 1891, del consiglio comunale di Margarita 2 agosto 1891, e della giunta provinciale amministrativa del 3 giugno 1891;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il nuovo statuto organico dell'asilo infantile di Margarita (Cuneo) in data 16 novembre 1891, composto di 23 articoli, previa modificazione della prima parte dell'articolo 13 nei termini seguenti:
«Le deliberazioni del consiglio sono valide quando intervengano almeno tre membri, fra i quali il presidente o chi ne fa le veci.»
Detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 25 aprile 1892.
Reg. 185. Atti del Governo a f. 39. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri.
G. Nicotera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-04-10;227#art-1