Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-03-27;99#art-1

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Art. 1 Che stabilisce il pareggiamento fra i gradi del R. esercito e dell'armata e quelli del R. Corpo delle guardie di finanza. | Portale Normativo