Art. 1

In vigore dal 23 apr 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la istanza della congregazione di carità di Ragusa (Siracusa) per la costituzione in ente morale dell'asilo pei poveri fondato in quel comune da Paolo Leni Spatafora col testamento pubblico in data 22 gennaio 1890, nei rogiti del notaio Francesco De Stefano; Visto il citato testamento e gli altri atti relativi alla istanza predetta dai quali risulta che Paolo Leni Spatafora instituiva erede universale nella proprietà delle sue sostanze il detto asilo da attivarsi dopo che nel pio istituto stesso si sarà consolidata la proprietà dei beni con l'usufrutto disposto in favore della madre di esso testatore, vita durante; Ritenuto che la disposta eredità ammonta approssimativamente ad oltre 100 mila lire; Viste le deliberazioni 16 maggio 1891 del consiglio comunale di Ragusa e quella in data 25 febbraio stesso anno della giunta provinciale amministrativa; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, 5 giugno 1850, n. 1037, nonché il regio decreto 26 gennaio 1864, numero 1817; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo pei poveri fondato da Paolo Leni Spatafora nel comune di Ragusa è costituito in ente morale e la locale congregazione di carità è autorizzata ad accettare, nell'interesse del pio istituto, la eredità come sopra disposta dal fondatore. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1829. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1892. Reg. 184. Atti del Governo a f. 124. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri. G. Nicotera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-03-20;168#art-1

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Art. 1 Che costituisce in ente morale l'asilo pei poveri fondato da Paolo Leni Spatafora in Ragusa e autorizza la congregazione di carita' ad accettare la eredita' disposta dal fondatore suddetto. | Portale Normativo