Art. 19

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-03-03;83#art-19

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Art. 19 Circa l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi da esportarsi. | Portale Normativo