Art. 1

Abrogato
In vigore dal 8 apr 1892 al 15 dic 2010
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Visto il R. decreto 28 febbraio 1889 n. 6022, col quale il comune di Palermo fu autorizzato ad applicare gli articoli 12 e 13 per l'esecuzione dei lavori di risanamento in esso indicati nel termine di anni tre; Vista la domanda del sindaco di Palermo, intesa ad ottenere una proroga al termine stesso, limitatamente ai lavori di risanamento del Rione di Porta S. Agata; Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359; Visto l'art. 18 della legge 15 gennaio 1888 n. 2892; Udito il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Il termine assegnato al comune di Palermo per l'esecuzione dei lavori di risanamento nel Rione di Porta S. Agata col R. decreto 28 febbraio 1889 n. 6022, è prorogato a tutto il 28 febbraio 1893. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Data a Roma, addì 25 febbraio 1892. UMBERTO. G. Nicotera. Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
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