Art. 2

In vigore dal 6 mar 1892
Al comma dell'articolo 46 dopo le parole: «di determinate classi di persone» ed al capoverso n. 9 dell'articolo 48 dopo le parole: «a determinate classi di persone» sono aggiunte le altre: «e cioè a serventi coloni, operai, maestri elementari e simili.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1892. Reg. 183. Atti del Governo a f. 130. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri. A. Di Rudinì.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-31;40#art-2

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