Art. 2
In vigore dal 12 mar 1892
È approvato lo statuto organico del detto asilo in data 18 ottobre 1891, composto di 30 articoli, previa modificazione degli articoli 13 e 14 nei seguenti termini:
«Articolo 13. - I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea degli azionisti; durano in carica cinque anni e non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta.»
«Articolo 14. - Chi surroga membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.»
Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1892.
Reg. 183. Atti del Governo a f. 152. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri.
G. Nicotera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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