Art. 2

In vigore dal 12 mar 1892
È approvato lo statuto organico del detto asilo in data 18 ottobre 1891, composto di 30 articoli, previa modificazione degli articoli 13 e 14 nei seguenti termini: «Articolo 13. - I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea degli azionisti; durano in carica cinque anni e non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta.» «Articolo 14. - Chi surroga membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.» Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1892. Reg. 183. Atti del Governo a f. 152. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri. G. Nicotera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;49#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo