Art. 1
In vigore dal 5 mar 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 10 luglio 1887, n. 4799 (serie 3ª);
Veduto il decreto di pari data, n. XXII, col quale il patrimonio di San Pietro in Perugia è costituito in ente morale autonomo sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato e con la denominazione di Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia;
Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), per l'ordinamento delle scuole pratiche e speciali di agricoltura;
Udito il parere del consiglio per la istruzione agraria;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
In conformità di quanto dispone l' della legge del 10 luglio 1887, n. 4799, ed il decreto di pari data, circa la fondazione per la istruzione agraria in Perugia, è fondato in questa città un istituto agrario, inteso principalmente all'insegnamento della viticoltura e della enologia ed a formare, mercè l'insegnamento teorico-pratico di tutto ciò che riguarda la coltivazione della vite e la fabbricazione del vino, individui atti:
a) all'esercizio pratico della cultura della vigna, e della preparazione e conservazione dei vini;
b) alla direzione di aziende e società enologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39#art-1