Art. 1

In vigore dal 5 mar 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge 10 luglio 1887, n. 4799 (serie 3ª); Veduto il decreto di pari data, n. XXII, col quale il patrimonio di San Pietro in Perugia è costituito in ente morale autonomo sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato e con la denominazione di Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia; Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), per l'ordinamento delle scuole pratiche e speciali di agricoltura; Udito il parere del consiglio per la istruzione agraria; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . In conformità di quanto dispone l' della legge del 10 luglio 1887, n. 4799, ed il decreto di pari data, circa la fondazione per la istruzione agraria in Perugia, è fondato in questa città un istituto agrario, inteso principalmente all'insegnamento della viticoltura e della enologia ed a formare, mercè l'insegnamento teorico-pratico di tutto ciò che riguarda la coltivazione della vite e la fabbricazione del vino, individui atti: a) all'esercizio pratico della cultura della vigna, e della preparazione e conservazione dei vini; b) alla direzione di aziende e società enologiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39#art-1

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