Art. 1

In vigore dal 12 gen 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 10 luglio 1890, che accordava al comune di Menfi di applicare in detto anno la tassa di famiglia col massimo di lire 80; Vedute le deliberazioni 31 ottobre e 30 novembre 1890 di quel consiglio comunale, con cui si stabilì di applicare nel quinquennio 1891-95 la detta tassa col massimo di lire 100; Veduta la deliberazione 3 agosto 1891 della giunta provinciale amministrativa di Girgenti, colla quale, revocata la precedente del 14 gennaio che approvava le citate deliberazioni consigliari, autorizza il comune di Menfi ad applicare l'imposta col massimo di lire 80 e pel solo anno in corso; Veduta la deliberazione 28 settembre successivo, con cui lo stesso comune aderisce alle limitazioni ordinate dall'autorità tutoria; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Menfi di mantenere pel solo anno 1891 la tassa di famiglia col massimo di lire ottanta (L. 80). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1891. Reg. 182. Atti del Governo a f. 138. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. FERRARIS. G. Colombo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-12-06;416#art-1

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Art. 1 Concernente il mantenimento della tassa di famiglia nel comune di Menfi. | Portale Normativo