Art. 3 Col quale, in esecuzione dell' art. 4° della legge 28 giugno 1891, n. 304 autorizza il prelevamento dal deposito di garanzia dei biglietti di Stato dell'annua rendita di lire 2,229,260, del consolidato 5 % con godimento dal 1° luglio 1891 mediante sostituzione di obbligazioni di Stato 4 % netto di serie B. | Portale Normativo