Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-11-13;629#art-3

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Art. 3 Col quale, in esecuzione dell' art. 4° della legge 28 giugno 1891, n. 304 autorizza il prelevamento dal deposito di garanzia dei biglietti di Stato dell'annua rendita di lire 2,229,260, del consolidato 5 % con godimento dal 1° luglio 1891 mediante sostituzione di obbligazioni di Stato 4 % netto di serie B. | Portale Normativo