Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-09-25;582#art-1

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Art. 1 Che stabilisce la retribuzione da corrispondersi alle Amministrazioni degli ospedali della R. Marina, dagli ufficiali, dagli impiegati civili e dai borghesi, nonche' la retta pei militari di bassa forza in essi ricoverati. | Portale Normativo