Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-08-16;512#art-2

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Art. 2 Che estende ai titolari di certificati di consolidati fino all'importo di L. 10,000 di rendita, la facolta' accordata ai titolari di libretti delle Casse postali di risparmio, circa la riscossione di rate semestrali scadute su certificati di rendita nominativa del Debito Pubblico. — Testo vigente | Portale Normativo