Art. 3 Che abolisce, nell'estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto, le servitu' di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo in alcuni comuni o frazioni di comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forli', Ravenna, Bologna e Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo