Art. 1
In vigore dal 15 set 1891
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerando essere necessario per la completa esplorazione e conservazione dei ruderi del teatro antico di Taormina, di proseguire gli scavi ed i lavori in una zona di terreno di proprietà Nicolò Armone, posta dietro la scena del detto teatro.
Considerando, che, presentata a cura del Nostro commissario per le antichità e belle arti della Sicilia, la domanda perché fosse dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione del suddetto terreno, furono adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica;
Visti gli articoli 83 e 84 della legge sopradetta;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È dichiarata di pubblica utilità a favore dello Stato l'espropriazione della zona di terreno di proprietà del signor Nicolò Armone in territorio di Taormina, posto a tergo della scena del teatro antico di Taormina, nella quale debbono praticarsi lavori per l'esplorazione e la conservazione dei ruderi del teatro suddetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 21 luglio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 21 agosto 1891.
Reg. 181. Atti del Governo a f. 26. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. Ferraris.
P. Villari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-07-21;293#art-1