Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-07-09;397#art-1

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Art. 1 Con il quale sono approvate le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualita' e quelle per le spese di perizia e di studio legale da pagarsi dai mutuatari, stabilite dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario. — Testo vigente | Portale Normativo