Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-06-11;279#art-2

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Art. 2 Con il quale i militari di 1ª e 2ª categoria ed i cittadini inscritti sulle liste di leva, che si trovano all'estero senza autorizzazione o passaporto, sono ammessi regolarizzare la loro posizione per mezzo delle Regie Autorita' consolari. — Testo vigente | Portale Normativo