Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-06-04;265#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Che considera le navi centrali della difesa marittima locale di Spezia, Maddalena, Taranto e Venezia in posizione di disponibilita'. — Testo vigente | Portale Normativo