Art. 2 Che autorizza il prelevamento dal deposito di garanzia dei biglietti di Stato dell'annua rendita di lire 1,953,920 del consolidato 5% con godimento dal 1° gennaio 1891 mediante sostituzione di n. 84,800 obbligazioni di Stato 4% netto. — Testo vigente | Portale Normativo