Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-06-01;259#art-2

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Art. 2 Che autorizza il prelevamento dal deposito di garanzia dei biglietti di Stato dell'annua rendita di lire 1,953,920 del consolidato 5% con godimento dal 1° gennaio 1891 mediante sostituzione di n. 84,800 obbligazioni di Stato 4% netto. — Testo vigente | Portale Normativo