Art. 1

In vigore dal 26 lug 1891
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con R. decreto del 12 aprile 1885 n. 3095; Visti i vari Decreti Reali, l'ultimo dei quali del dì 11 ottobre 1888, n. 5820, riguardanti la nuova classificazione dei porti marittimi e lacuali; Sentito il Consiglio provinciale di Trapani ed i comuni interessati; Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvata la classificazione del porto di Mazzara del Vallo alla 3ª classe della II categoria, ed è pure approvata la designazione degli enti interessati nella spesa del porto medesimo, con le quote di concorso loro attribuite, secondo l'elenco annesso al presente decreto, con decorrenza dal 1° luglio 1891 in poi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1891. UMBERTO. Branca. Visto, il Guardasigilli: L. Ferraris.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-05-07;346#art-1

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