Art. 1
In vigore dal 26 lug 1891
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con R. decreto del 12 aprile 1885 n. 3095;
Visti i vari Decreti Reali, l'ultimo dei quali del dì 11 ottobre 1888, n. 5820, riguardanti la nuova classificazione dei porti marittimi e lacuali;
Sentito il Consiglio provinciale di Trapani ed i comuni interessati;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata la classificazione del porto di Mazzara del Vallo alla 3ª classe della II categoria, ed è pure approvata la designazione degli enti interessati nella spesa del porto medesimo, con le quote di concorso loro attribuite, secondo l'elenco annesso al presente decreto, con decorrenza dal 1° luglio 1891 in poi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1891.
UMBERTO.
Branca.
Visto, il Guardasigilli: L. Ferraris.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-05-07;346#art-1