Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-05-03;243#art-3

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Art. 3 Con il quale e' concessa l'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello per la fabbricazione di cinghia per trasmissione, e dei rottami di ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori. — Testo vigente | Portale Normativo