Art. 1

In vigore dal 2 giu 1891
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Vista l'istanza fatta dalla presidenza della società mandamentale del tiro a segno nazionale in Presceglie, provincia di Brescia, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione del campo a tiro in quel comune, da eseguirsi in conformità del piano particolareggiato 28 febbraio 1889 dall'ingegnere Saottini; Ritenuto che vennero osservate le prescrizioni di legge, senza che sieno insorte opposizioni, e che l'opera progettata riveste il carattere di pubblica utilità; Che il succitato piano particolareggiato venne approvato dall'autorità competente; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del campo a tiro nel comune di Presceglie, provincia di Brescia, da eseguirsi in conformità del succitato progetto particolareggiato, e relativa planimetria, vista, d'ordine Nostro, dal predetto ministro. È assegnato il termine di un anno, a decorrere da oggi, per compiere le espropriazioni ed opere occorrenti per la costruzione di detto campo di tiro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1891. Ree. 179. Atti del Governo a f. 43. Mantillo.Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. FERRARIS. A. Branca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-04-26;164#art-1

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Art. 1 Che dichiara opera di pubblica utilita' la costruzione del campo di tiro nel comune di Presceglie (Brescia). — Testo vigente | Portale Normativo