Art. 1

In vigore dal 17 mag 1891
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda in data 17 dicembre 1890 del presidente del comitato direttivo dell'associazione costituitasi in Genova fra gli utenti di caldaie a vapore per ottenere l'approvazione dello statuto organico dell'associazione medesima e la erezione di essa in ente morale; Visto lo statuto predetto, e ritenuto che esso corrisponde agli scopi dell'associazione ed alle disposizioni del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con Nostro decreto del 3 aprile 1890, n. 6793 (serie 3ª); Visti gli articoli 36 e 37 del citato regolamento; Visto l' del codice civile; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'associazione fra gli utenti di caldaie a vapore, avente sede in Genova, è eretta in ente morale ed il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, è approvato con le modificazioni introdottevi nell'adunanza del 29 gennaio 1891.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-04-09;145#art-rd-1

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