Art. 1

In vigore dal 3 mag 1891
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la istanza della camera di commercio di Torino in data 31 dicembre 1890, diretta ad ottenere l'approvazione dello statuto organico dell'associazione fra gli utenti di caldaie a vapore del Piemonte, promossa dalla camera stessa, e l'erezione in ente morale di detta associazione; Visto lo statuto predetto e considerato che esso corrisponde agli scopi dell'associazione ed alle disposizioni del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con Nostro decreto 3 aprile 1890, n. 6793 (serie 3ª); Visti gli articoli 36 e 37 del citato regolamento; Visto l' del codice civile; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . L' associazione fra gli utenti di caldaie a vapore del Piemonte, con sede in Torino, è eretta in ente morale, ed il suo statuto organico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, è approvato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-22;131#art-rd-1

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