Art. 1

In vigore dal 10 apr 1891
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Murello in data 17 febbraio 1889, di Cavallerleone in data 2 aprile 1889 e di Ruffia in data 24 marzo 1889; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 27 gennaio 1890; Veduta la legge 1 marzo 1886 e quella Comunale e Provinciale vigente; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I confini territoriali tra i Comuni di Murello, Cavallerleone e Ruffia sono quelli risultanti dalla pianta topografica firmata dai membri della Giunta Municipale dei tre Comuni in data 1 gennaio 1890, la quale sarà d'ordine Nostro munita di visto dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 1891. UMBERTO. G. Nicotera. Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-08;122#art-1

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Art. 1 Che stabilisce i confini territoriali tra i comuni di Murello, Cavallerleone e Ruffia (Cuneo). — Testo vigente | Portale Normativo